Breaking News

Conto alla rovescia per la rottamazione quinquies, si paga entro mercoledì

today28 Settembre, 2026

Sfondo
c782d9b70b7829a1d7366f0e5df88c68

Si avvicina la scadenza della seconda
rata della Rottamazione-quinquies. Il termine di pagamento è
fissato a mercoledì prossimo, 30 settembre, e riguarda i
contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle
cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026.

   
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modulo
allegato alla comunicazione delle somme dovute. I contribuenti
che ne hanno necessità possono recuperare la comunicazione, con
il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento,
direttamente nell’area riservata del sito
www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure
riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica,
senza necessità quindi di
credenziali di accesso, allegando un documento di
riconoscimento.

   
In vista del termine di pagamento, è importante ricordare che
la Rottamazione-quinquies perde efficacia se, alla data di
scadenza di una rata del
piano, risultano due rate non saldate o versate solo
parzialmente. Quindi, se al prossimo 30 settembre risultassero
omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate
(la precedente scadeva il 31 luglio), verrebbero meno i benefici
della definizione agevolata. La decadenza dalla
Rottamazione-quinquies si verifica anche a seguito dell’omesso o
insufficiente versamento dell’ultima rata del piano (se si è
scelto il pagamento in due
sole rate, la seconda da versare il 30 settembre è anche
l’ultima), ma in questo caso saranno considerati tempestivi i
versamenti effettuati entro i 5 giorni successivi alla data di
scadenza, quindi entro il 5 ottobre. La legge prevede, infatti,
che tale maggior termine di 5 giorni sia considerato nelle sole
ipotesi di versamento in un’unica rata (che era previsto il 31
luglio 2026) o dell’ultima rata di quelle nelle quali il
debitore ha scelto di
dilazionare il pagamento.

   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Scritto da:

Commenti post (0)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati con *