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today28 Settembre, 2026
La Procura generale di Milano, con
il sostituto pg Angelo Renna, ha chiesto che la Corte d’Appello
civile, sezione imprese, “dichiari, in via principale,
inammissibile il ricorso per difetto dei presupposti di legge e
per carenza di interesse e, comunque, nel merito rigetti” la
nuova istanza dei legali dell’ex Ilva di Taranto che hanno
chiesto ancora di sospendere il provvedimento con cui era stato
disposto lo spegnimento dell’area a caldo, dopo il rigetto di
una prima istanza di sospensiva nelle scorse settimane.
L’udienza per discutere questa nuova istanza di sospensiva,
arrivata dagli avvocati dell’ex Ilva in amministrazione
straordinaria e di AdI, è fissata già per il 30 settembre e da
poco è stato depositato il parere della Pg di Milano.
Gli avvocati con la nuova istanza di sospensiva hanno introdotto
due elementi. Il primo riguarda la fissazione per il 20 ottobre,
quindi a distanza abbastanza ravvicinata, da parte delle Sezioni
Unite della Cassazione della discussione sul provvedimento con
cui i giudici milanesi, lo scorso luglio, hanno deciso lo stop
degli altiforni entro fine ottobre, condividendo la posizione
dei cittadini che hanno ottenuto il blocco, rappresentati, tra
gli altri, dall’avvocato Ascanio Amenduni. L’altro elemento
riguarda il fatto che ai legali dell’ex Ilva non sarebbe stata
trasmessa la memoria con cui il sostituto pg Renna aveva dato
parere negativo alla prima proposta di sospensiva rigettata l’11
settembre. Sulla seconda istanza, che in pratica chiede
quantomeno di attendere la pronuncia degli ermellini, è attesa
una decisione della Corte milanese dopo l’udienza del 30
settembre. La fissazione dell’udienza in Cassazione “in data
anteriore al termine previsto per lo spegnimento degli impianti
– spiega il pg Renna – esclude, anziché giustificare, la
necessità di un nuovo intervento cautelare”. La prossimità della
decisione delle Sezioni Unite “rende evidente l’assenza del
pregiudizio prospettato dalle ricorrenti, poiché il giudice di
legittimità sarà posto nelle condizioni di pronunciarsi
tempestivamente prima che si producano gli effetti asseritamente
irreversibili richiamati nell’istanza”. E ancora: “La
sopravvenienza dedotta a fondamento del ricorso determina
pertanto un effetto opposto rispetto a quello auspicato: lungi
dal determinare una nuova insorgenza dell’interesse alla
sospensione del decreto impugnato, ne evidenzia l’assenza,
facendo venir meno anche questo secondo presupposto della
richiesta cautelare. Non sussiste alcun vuoto di tutela che
richieda un intervento interinale della Corte d’Appello”.
L’ultimo decreto della Corte, poi, scrive ancora Renna,
“chiarisce che la misura inibitoria è stata adottata per
eliminare un rischio sanitario attuale”, che richiede “un
intervento immediato, senza ulteriori dilazioni”. E da norme
costituzionali “l’iniziativa economica privata non può svolgersi
in modo da recare danno alla salute o all’ambiente”.
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