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Blocco diesel Euro 5: date, regioni coinvolte, comuni interessati e soluzioni alternative come Move-In per evitare lo stop alla circolazione.
A partire da ottobre, in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna i veicoli con motore diesel Euro 5 dovranno fermarsi e non potranno più circolare nei Comuni con più di 30 mila abitanti.
Si tratta di uno stop temporaneo, dal 1 ottobre 2025 al 15 aprile 2026, finalizzato al contrasto dell’inquinamento atmosferico. Come accennato, lo stop non riguarderà tutto il territorio nazionale, poiché, a essere coinvolte saranno, infatti, solo alcune regioni (e neanche interamente).
A fermarsi saranno, quindi, i comuni con popolazione superiore ai 30mila abitanti di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna – nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30 – e fino ad aprile 2026. È quanto stabilisce il decreto legge 12 settembre 2023, n.121 che prevede la limitazione alla “circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5”.
La legge chiarisce che i centri interessati dal provvedimento limitativo sono i Comuni di fascia 1, con alta densità abitativa e inquinamento elevato e i Comuni di fascia 2 con più di 30.000 abitanti e le aree B e C di Milano, dove, per altro, già vige il controllo automatico degli accessi.
Per veicoli Euro 5, si intendono quelli immatricolati tra il 2011 e il 2015, prima dell’introduzione della normativa Euro 6. Con il termine “Euro” riferito alle auto si identifica, infatti, il tipo di classificazione alla quale si è fatto riferimento per omologare la vettura e il rispettivo limite massimo di emissioni di CO2. Le classi ambientali sono: Euro 1 (dal 01/01/1993), Euro 2 (dal 01/01/1997), Euro 3 (dal 01/01/2001) Euro 4 (dal 01/01/2006), Euro 5 (dal 01/01/2011), Euro 6 (dal 01/01/2015).
Verificare la classe ambientale di appartenenza del proprio veicolo (con il relativo dato di emissione CO2) è relativamente semplice, in quanto basta consultare il sito ilportaledellautomobilista.it. Una volta selezionato il tipo di veicolo, è sufficiente inserire il numero di targa. Oppure, in alternativa, si può anche esaminare il libretto di circolazione, andando alla voce V.9. Per andare incontro alle esigenze degli automobilisti penalizzati da questo stop, le Regioni interessate dai divieti consentiranno, a quelli che non sono nella condizione di poter cambiare auto, di provvedere all’installazione di un dispositivo chiamato “Move – in”, in grado di tracciare gli spostamenti, permettendo di percorrere solo un certo numero di chilometri all’anno.
Pertanto, aderendo al Move-In, il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari e giornalieri vigenti, ma sarà invece soggetto a una limitazione chilometrica, monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi all’interno del perimetro delle aree limitate in qualsiasi fascia oraria di ogni giorno e entro un tetto massimo di chilometri annui, stabilito in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Per farlo, occorre, ovviamente, installare sul veicolo una scatola nera (la “black-box”) che consentirà di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata.
Secondo l’Unrae, le limitazioni per i veicoli diesel Euro 5 entreranno in vigore in modo progressivo: dal 1° ottobre 2025 per le autovetture, dal 1° ottobre 2026 per i veicoli delle categorie M2, N1 e N2, e dal 1° ottobre 2027 per le restanti categorie, coinvolgendo 209 Comuni di Fascia 1 e cinque Comuni di Fascia 2 (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e San Giuliano Milanese).
La delibera regionale n. 2634 del 24 giugno 2024 stabilisce inoltre le soglie chilometriche per il servizio MoVe-In: 3.000 km annui per i diesel Euro 5 in Fascia 1 e 4.000 km in Fascia 2, gestiti da fornitori telematici accreditati secondo il DGR n. 3527 del 2 dicembre 2024. L’allegato 2 alla stessa delibera prevede chilometri aggiuntivi per stili di “ecoguida” (accelerazioni ≤ 2 m/s² per km). L’adesione, valida un anno dalla attivazione, impone il rispetto del tetto annuo: al suo superamento la deroga viene sospesa fino alla scadenza contrattuale.
Scritto da: Ferruccio Bovio
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