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today16 Luglio 2025
Nel mese di agosto l’Agenzia delle Entrate sospende termini per versamenti, avvisi bonari e invio atti, garantendo sollievo ai contribuenti.
Anche quest’anno, per la durata di tutto il mese di agosto, il Fisco italiano si prenderà un periodo di ferie, durante il quale ci sarà la sospensione di di alcune delle scadenze tributarie. L’Agenzia delle Entrate ha previsto, infatti, il blocco di determinati pagamenti e dell’invio degli avvisi, concedendo, in tal modo, un certo margine di respiro ai contribuenti per quanto concerne gli adempimenti da essi dovuti.
La sospensione agostana dei termini riguarda, innanzitutto, quei contribuenti che sono già impegnati con la presentazione di dichiarazioni fiscali, in pagamenti delle imposte o nell’adempimento di altre obbligazioni tributarie. Pertanto, tra i soggetti che ne beneficiano figurano:
La sospensione permette, dunque, a tutti questi soggetti di fruire di una pausa temporanea senza incorrere in sanzioni o interessi aggiuntivi, a condizione che poi, ovviamente, rispettino le successive scadenze già prestabilite.
Per quanto riguarda, in particolare, le richieste relative a documenti e informazioni, i termini rimangono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, a esclusione delle richieste durante attività di controllo o rimborso Iva. In altre parole, stiamo parlando di una sospensione che ferma la decorrenza dei termini dal 1 agosto al 5 settembre, giorno in cui riprenderanno a decorrere. Non rimangono, invece, sospesi, i termini per i controlli sostanziali e per le procedure di rimborso Iva.
Dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno, viene sospeso anche il termine per i versamenti e per le richieste di chiarimenti collegati sia agli avvisi bonari derivanti dai controlli informatici, che da quelli formali, oltre agli avvisi di liquidazione sui redditi da tassazione separata.
Pertanto, se il contribuente riceve un avviso bonario, gli usuali 60 giorni utili per la definizione non partono dalla data di ricezione dell’avviso stesso, ma dai trenta giorni successivi rispetto all’avvenuta ricezione: in questo modo, un atto che è stato, ad esempio, notificato a metà luglio non vedrà scadere il suo termine di pagamento alla metà di settembre, ma in quella di ottobre, proprio in virtù del periodo di sospensione.
In conclusione, la sospensione fiscale in questione è il frutto di quanto stabilito dal Decreto Adempimenti del 2024, che ha introdotto due periodi di sospensione annuale per l’invio di determinate comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, che vanno, rispettivamente, dal 1 al 31 agosto e dal 1 al 31 dicembre.
Durante questi periodi, l’Agenzia non può inviare atti già preparati, tranne in casi di indifferibilità o urgenza, quali:
Dal 1° gennaio 2025, gli avvisi bonari seguono nuove regole più favorevoli per i contribuenti: il termine per la definizione degli importi viene esteso da 30 a 60 giorni, applicando analoghe dilazioni anche ai pagamenti rateizzati. In più, se l’avviso bonario cade nel periodo di sospensione tra il 1° agosto e il 4 settembre, il conteggio dei 60 giorni riparte solo dal 5 settembre, garantendo di fatto un’ulteriore finestra temporale per regolarizzare eventuali posizioni.
Questa proroga operativa rappresenta un concreto vantaggio per i contribuenti, offrendo più tempo per gestire accuratamente i pagamenti e la documentazione collegata, in linea con un approccio di maggiore tutela e serenità amministrativa.
Scritto da: Ferruccio Bovio
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