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Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha legittimato l’estensione dei controlli fiscali anche ai conti correnti dei congiunti. I controlli del Fisco possono, quindi, spingersi fino ad investire i conti correnti dei familiari del contribuente.
Le operazioni dei conti correnti dei familiari possono, dunque, essere attribuite all’attività professionale nel caso in cui possano essere ricondotte a essa: e i parametri suscettibili di dare accesso ad un controllo sono il rapporto di familiarità, la capacità reddituale ingiustificata dei familiari e il loro coinvolgimento nell’attività professionale.
In particolare, nel caso che è stato oggetto di esame da parte della Corte, una professionista aveva presentato ricorso per alcuni avvisi di accertamento che si basavano sulle indagini bancarie, poiché queste ultime erano state estese anche ai conti correnti della madre.
Intervenuta nel merito della questione, la Cassazione ha precisato che, in casi come questo, l’onere della prova spetta al contribuente, il quale deve dimostrare che ogni operazione contestata – anche se registrata sul conto corrente di un congiunto – non si riferisca a reddito imponibile. La privacy familiare non scherma, pertanto, i conti correnti se ci sono indizi di commistione con l’attività professionale. Di conseguenza, se il diritto alla difesa è garantito, l’accesso ai conti resta, comunque, legittimo.
Come si è accennato, il principio che disciplina i controlli si basa su un filone di accertamenti fiscali che estendono le indagini ai conti correnti dei familiari e che sono rilevabili da indici precisi: ossia, 1) dallo stretto legame di parentela; 2 ) dal fatto che il familiare non abbia la congrua capacità contributiva per giustificare i movimenti contestati e 3) dalla dichiarazione infedele che non prende in considerazione la maggiore redditività giustificata dall’esercizio della professione.
Pertanto, se la dichiarazione di un professionista risulta sotto stimata ed anomala per i ricavi indicati rispetto al volume di attività svolta – ed al tempo stesso i familiari hanno movimentazioni di denaro discrepanti con il proprio reddito sui propri conti correnti – scatta allora la presunzione che i movimenti possano essere imputati all’attività professionale. Ed una volta che il Fisco abbia trovato un nesso, entra in gioco l’inversione dell’onere della prova.
Non è, quindi, il Fisco a dover dimostrare l’evasione ma è, invece, il contribuente a dover giustificare ogni singolo movimento: ed a questo punto, per superare la presunzione, è necessario fornire prove e giustificazioni documentali di ogni movimento, dimostrando analiticamente che il reddito contestato non è riconducibile a operazioni imponibili.
Nello specifico, la vicenda raccontata da alcuni giornali, riguardava una avvocata che aveva ricevuto quattro avvisi di accertamento per un maggior reddito da lavoro autonomo presunto pari complessivamente a 1,7 milioni di euro nel periodo 2007-2010. Gli accertamenti facevano riferimento ad onorari incassati, ma non fatturati e su movimentazioni bancarie – ritenute non giustificate – rilevate sia sul conto della professionista, che su quello della madre. Quest’ultima, pensionata con un reddito di 20mila euro, collaborava nello studio della figlia come assistente: tuttavia, secondo il Fisco, il suo livello reddituale non era compatibile con le operazioni registrate sui suoi conti correnti.
Nel corso del procedimento legale, la professionista aveva ammesso di avere utilizzato, in modo sistematico, i conti della madre per l’accredito di assegni provenienti dalle assicurazioni come parcelle. Pertanto, dopo avere esaminato la contabilità dello studio e averla ritenuta inattendibile, l’amministrazione finanziaria aveva attribuito alla professionista anche le somme movimentate sui conti della madre, presumendo che fossero riconducibili all’attività della figlia. La pronuncia della Cassazione ha così consolidato un orientamento che, del resto, era già presente nella giurisprudenza: e cioè, quello in base al quale la privacy familiare non impedisce l’accesso ai conti correnti dei congiunti quando esistono indizi concreti di commistione con l’attività professionale del contribuente.
Scritto da: Ferruccio Bovio
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