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Con le nuove regole introdotte dal Decreto PNRR (Dl 19/2026) diventa pressochè superfluo compiere il gesto di ritirare la ricevuta del Pos (per conservarla a fini precauzionali), dopo avere effettuato un pagamento con una carta di credito o con un bancomat.
Infatti, con il suddetto Decreto – recentemente convertito in legge – la prova degli avvenuti pagamenti elettronici viene affidata agli estratti conto bancari, anche in formato digitale. Tuttavia, si tratta di un tipo di semplificazione che però concerne solamente la prova del pagamento, senza, per altro, eliminare gli obblighi fiscali connessi agli acquisti.
Tanto per fare un po’ di chiarezza, con la nuova normativa viene meno – come si è detto – l’obbligo di conservare la ricevuta rilasciata dal Pos che, fino a ieri, veniva, invece, spesso utilizzata come ulteriore prova di una transazione.
In sua sostituzione, il riferimento diventa adesso l’estratto conto bancario – oppure quello della carta utilizzata – su cui il pagamento viene registrato in maniera tracciabile e verificabile ed è, quindi, su di esso che si sposta la funzione di prova dell’avvenuta transazione.
In particolare, la nuova norma chiarisce che le comunicazioni bancarie, anche in formato digitale, possono sostituire le ricevute Pos, a condizione che contengano le informazioni relative alle singole operazioni. Ciò vuol dire che a fare testo potranno essere i documenti già disponibili, senza alcuna necessità di conservare ulteriori carte.
Quello che conta è che l’operazione sia correttamente identificabile (con data, importo e beneficiario) e che i documenti siano poi conservati secondo quanto prescritto dall’articolo 2220 del Codice civile: e cioè, per almeno dieci anni e, nel caso fossero in formato digitale, attraverso sistemi di conservazione elettronica certificata.
È essenziale, comunque, precisare che a sparire non saranno affatto i documenti fiscali veri e propri: di conseguenza, scontrini, fatture e ricevute fiscali rimarranno obbligatori, continuando a rappresentare l’unica prova dell’acquisto dal punto di vista fiscale.
Pertanto, la novità da tenere maggiormente in considerazione, è quella che riguarda il modo in cui si dimostra il pagamento elettronico e non la documentazione dell’operazione commerciale: ed è questo un aspetto da tenere ben presente, onde evitare interpretazioni errate, che potrebbero dare luogo ad una gestione confusa e superficiale della documentazione.
Ad esempio, un campo nel quale i cambiamenti introdotti dal decreto in questione andranno ad incidere è quello delle spese detraibili, dove, fino a ieri, si tendeva a conservare sia il documento fiscale, che la ricevuta Pos, per dimostrare la tracciabilità del pagamento.
Invece, con le nuove regole, la ricevuta del Pos non è più necessaria e, quindi, per ottenere una detrazione basterà conservare il documento fiscale, unitamente all’estratto conto che attesta il passaggio di denaro. Si tratta, dunque, di una semplificazione concreta, che riduce la quantità di documenti da archiviare, senza che, per questo, venga modificata la sostanza degli obblighi.
Inoltre, va pure precisato che la riduzione delle ricevute cartacee non implica assolutamente l’eliminazione dei controlli. E’, dunque, opportuno che gli estratti conto siano sempre conservati, così come gli altri documenti fiscali, per i tempi previsti dalla normativa.
In particolare, se si tratta di documenti digitali, occorre, quindi, predisporre una conservazione ordinata e accessibile, dal momento che, in caso di verifica fiscale, sarà necessario esibire sia la prova dell’acquisto, che quella del pagamento.
In pratica, possiamo dire che per il cittadino il cambiamento presenta il vantaggio di consentirgli una gestione più semplice delle spese quotidiane, con meno carte da conservare e, quindi, anche con minori rischi di smarrimento.
Invece, per quanto riguarda imprese ed esercenti – che, di solito, effettuano molte transazioni giornaliere – la nuova disciplina alleggerisce la gestione amministrativa, eliminando l’obbligo di conservare le singole ricevute Pos, anche nei casi di spese per trasferte, missioni e rappresentanza.
Il provvedimento va così ad inserirsi in un più ampio progetto di digitalizzazione fiscale, che sta già progressivamente integrando i sistemi di pagamento elettronico con la trasmissione dei corrispettivi e che mira a superare gradualmente anche la funzione dello scontrino cartaceo: e si tratta di un iter che partirà dalla GDO nel 2027, per poi arrivare a coinvolgere, entro il 2029, tutti gli altri esercenti.
Scritto da: Ferruccio Bovio
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