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Tregua fiscale: come ormai succede da alcuni anni, anche l’Agenzia delle Entrate si ferma per una pausa estiva nel mese di agosto, sospendendo l’invio delle comunicazioni ai contribuenti, mentre l’Agenzia della Riscossione sospende le cartelle esattoriali nelle due settimane centrali del mese.
Si tratta, dunque, di una tregua temporanea che va, comunque, ad inserirsi in un contesto che, per il 2026, si è già caratterizzato come anno di stretta: visto che, entro fine ano, sono in partenza tra i 24 e di 31 milioni di atti di recupero, fino a 20 milioni di cartelle e circa 11 milioni di solleciti che, nelle intenzioni del Fisco, dovrebbero garantire entrate per almeno 14,3 miliardi di euro.
Pertanto, ricapitolando, per l’intero mese di agosto l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare avvisi di liquidazione, avvisi bonari, lettere per l’adempimento spontaneo e comunicazioni su controlli automatici o formali, come stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 1 del 2024.
Meno generoso e più breve è, invece, il discorso che riguarda le cartelle esattoriali, per le quali la sospensione attiene solamente alle due settimane centrali di agosto: periodo in cui, tra l’altro, a fermarsi sono anche i nuovi pignoramenti e le ganasce fiscali, salvo rischio di prescrizione del debito.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha, inoltre, smentito, attraverso una nota pubblicata lo scorso 6 luglio, le voci su un presunto exploit di notifiche in vista della pausa estiva, confermando che i volumi restano in linea con quelli del 2025.
Purtroppo però, i benefici della pausa agostana non si estendono a tutti i contribuenti: infatti, chi ha già una rateizzazione in corso – sia essa ordinaria o concordata – deve, comunque, continuare a pagare le rate a prescindere dal fatto che tali adempimenti possano compromettere la tranquillità di un suo periodo di vacanza.
La stessa cosa vale anche per chi abbia aderito alla rottamazione quinquies, i cui versamenti restano, infatti, obbligatori, senza fruire di deroghe estive. Inoltre, le cartelle già notificate devono essere pagate entro 60 giorni, indipendentemente dal calendario, dal momento che la sospensione feriale incide solo sui termini per il ricorso, ma non su quelli di pagamento.
In merito, invece, ai versamenti fiscali e contributivi in scadenza tra il 1° e il 20 agosto (e da effettuarsi tramite il modello F24), il rinvio al 20 del mese scatta automaticamente e non comporta sanzioni: come del resto previsto dall’art.37 del decreto legge 223/2006, che concerne anche l’IVA mensile, i contributi INPS e quelli Enasarco.
Più ampia è pure la finestra per i pagamenti legati agli avvisi bonari, per i quali la sospensione corre dal 1° agosto al 4 settembre. E questa stessa modalità riguarda anche le richieste di documenti degli uffici, con l’eccezione di accessi, ispezioni e verifiche vere e proprie.
Conviene, pertanto, tenere sempre conto di una regola pratica: ovvero quella, in base alla quale, se una comunicazione arriva prima del 1° agosto, il conteggio dei giorni utili si blocca e riparte solo dal 5 settembre.
Per quanto concerne, inoltre, la contestazione egli atti, va detto che chi intende contestarne uno, viene a trovarsi in una condizione sensibilmente più favorevole, poiché la sospensione feriale dei termini processuali – che va dal 1° al 31 agosto – allunga di un mese i tempi per ricorso, costituzione in giudizio e memorie.
Anche se questa proroga non è, comunque, valida nei casi di vizi formali di una cartella ed in quelli inerenti agli atti automatizzati, che restano esclusi dalla sospensione feriale in senso proprio.
In conclusione, non bisogna ignorare il fatto che la tregua agostana non modifica un quadro generale che è, invece, caratterizzato da un trend in continua accelerazione.
Basti pensare che, per il 2026, l’Agenzia delle Entrate ha preventivato 530mila controlli sostanziali, rispetto ai 438.579 del 2024, con altri 75mila contribuenti analizzati insieme alla Guardia di Finanza e 2,4 milioni di lettere di compliance. Ed a questi provvedimenti, si aggiungono anche circa 1,6 milioni di procedure di recupero che sono state preventivate sempre per il 2026.
No. La sospensione riguarda gli invii dell’Agenzia delle Entrate, ma non tutti gli obblighi del contribuente, come rateizzazioni e pagamenti già dovuti.
No. Le cartelle già notificate devono essere pagate entro 60 giorni; la sospensione feriale riguarda solo alcuni termini processuali.
Scritto da: Ferruccio Bovio
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