Economia

L’Albo delle Botteghe Storiche

today31 Agosto, 2026

Sfondo

Nasce, finalmente, un registro dedicato al commercio storico italiano: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha, infatti, firmato, nel giugno scorso, il decreto che costituisce l’Albo Nazionale delle Botteghe Storiche, fissando la prima scadenza del 22 ottobre 2026 per gli enti territoriali – e cioè, Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane che già tengono propri elenchi – quale termine ultimo per trasmettere al Ministero stesso i dati delle attività iscritte.

Il vantaggio per queste attività commerciali storicamente rilevanti è quello di entrare a far parte di un elenco unico e consultabile sul sito ministeriale, oltreché collegato ai canali turistici di Italia.it ed ENIT, che le renderanno visibili anche al di fuori dei confini locali.

Un patrimonio da tutelare

Si tratta, indubbiamente, di un elemento che ancora mancava alla strategia di promozione turistica del Made in Italy e che è stato, quindi, introdotto per fare in modo che negozi e botteghe artigiane divenissero un patrimonio da tutelare.

Per la verità, il registro non nasce “ex nihilo”, poiché si fonda sugli albi regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane già esistenti ed aggiornati periodicamente da questi enti territoriali.

L’Albo, creato adesso dal MIMIT, si articola in due sezioni (una ordinaria e un’altra dedicata alle attività storiche di eccellenza) ed è pubblicato in un’area dedicata del sito del Ministero, con rinvii ai portali delle Regioni e dei Comuni e con collegamento ai canali turistici Italia.it ed ENIT.

La sezione ordinaria e quella di eccellenza

La sezione ordinaria comprende le attività già iscritte agli albi regionali e locali, mentre la sezione di eccellenza è riservata alle realtà con i requisiti più stringenti previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 219/2024 e diventerà operativa solo dopo l’adozione del regolamento attuativo, non ancora emanato.

I requisiti per la sezione di eccellenza

Sappiamo che, per accedere alla sezione di eccellenza, occorrono alcuni requisiti cumulativi, che sono precisati dall’art. 4 del suddetto decreto nella parte in cui stabilisce la presenza di

  1. almeno settanta anni di attività continuativa nello stesso locale e nello stesso settore merceologico, senza computare interruzioni o sospensioni non superiori a un anno;
  2. una gestione per almeno tre generazioni consecutive, da parte della stessa famiglia, con continuità dell’attività e mantenimento della qualità, oppure da parte del soggetto subentrante che ne assicuri la continuità;
  3. un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico legato alle tradizioni locali;
  4. la conservazione, per quanto possibile, dell’aspetto storico, degli interni, degli arredi, di mostre, vetrine e insegne;
  5. strutture, interni e arredi di elevata qualità progettuale e dei materiali;
  6. ubicazione nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, in zone equipollenti o in aree di pregio commerciale.

La sezione di eccellenza non è ancora operativa

Comunque sia, fino a che non sarà emanato il regolamento previsto dall’art. 3, comma 9 del decreto legislativo 219/2024, la sezione di eccellenza resterà ancora non operativa.

Gli albi regionali e la clausola di favore

Negli attuali albi regionali e delle amministrazioni locali, sono comprese le attività esistenti da almeno cinquanta anni, salvo periodi diversi stabiliti dalle normative regionali. E a questo proposito, è prevista una “clausola di favore”, in base alla quale le attività già presenti negli albi delle attività storiche entrano di diritto nell’Albo nazionale anche se non dispongono di tutti i requisiti, secondo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 219/2024.

In ogni caso, l’iscrizione, deve, comunque, sempre passare dai registri locali: non esiste, infatti, la possibilità di una domanda diretta del singolo esercente all’ Albo nazionale.

Maggiore visibilità e tutele patrimoniali

L’iscrizione comporta non solo una maggiore visibilità – sia a livello nazionale, che internazionale – dal punto di vista turistico, ma anche importanti tutele patrimoniali.

Più in dettaglio, tra i benefici più significativi si segnalano:

  1. il diritto di prelazione sui locali in caso di vendita dell’immobile, anche dell’intero complesso, riconosciuto ai sensi dell’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  2. i percorsi conciliativi che le Regioni possono promuovere per agevolare accordi con i proprietari ed evitare l’espulsione degli esercenti dai centri storici e dalle aree di pregio;
  3. la possibile classificazione come bene culturale per le attività che esprimono identità culturale collettiva ai sensi dell’art. 7-bis del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In sintesi

  • Nasce l’Albo Nazionale delle Botteghe Storiche, istituito dal MIMIT con decreto firmato nel giugno 2026.
  • Gli enti territoriali dovranno trasmettere i dati delle attività storiche iscritte entro il 22 ottobre 2026.
  • L’Albo prevede una sezione ordinaria e una sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza, quest’ultima non ancora operativa.
  • L’iscrizione offre maggiore visibilità turistica e importanti tutele patrimoniali, tra cui il diritto di prelazione sui locali.

FAQ

Che cos’è l’Albo Nazionale delle Botteghe Storiche?
È un registro unico nazionale che raccoglie le attività commerciali storiche già presenti negli albi regionali e locali.

Come si può entrare nell’Albo nazionale?
L’iscrizione passa necessariamente dagli albi regionali e locali: il singolo esercente non può presentare direttamente la domanda al MIMIT.

Scritto da: Ferruccio Bovio

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