Economia

La Responsabilità Estesa del Produttore entra anche nel tessile

today21 Luglio, 2026

Sfondo

Responsabilità Estesa del Produttore: è entrato in vigore il Regolamento dell’Unione europea che vieta alle grandi imprese del settore tessile di distruggere i capi di abbigliamento, le scarpe o gli accessori invenduti o restituiti dai consumatori. Le aziende dovranno, infatti, favorirne il riutilizzo, il riciclo, dando loro una seconda vita. Questa novità riguarderà immediatamente i grandi produttori, per poi estendersi, a partire dal 2030, anche alle medie imprese.

I due cambiamenti introdotti dalla Commissione Europea

La Commissione Europea ha, pertanto, introdotto due importanti cambiamenti: il primo risiede nell’obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di beni di consumo invenduti smaltiti come rifiuti. Il secondo consiste, invece, nel divieto della distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

In Europa – spiega a questo proposito una nota di Assoutenti – fino al 9% di tutti i prodotti tessili immessi sul mercato vengono distrutti prima dell’uso, per un totale annuo che arriva fino a 594.000 tonnellate di tessuti e che genera emissioni di Co2 per 5,6 milioni di tonnellate. Inoltre, il tasso medio di reso per gli abiti acquistati online è stimato al 20%: e la cosa significa che un capo su cinque venduto online viene restituito.

L’introduzione della Responsabilità Estesa del Produttore

Bruxelles decide così di introdurre, anche nel settore tessile, il principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR – Extended Producer Responsibility), del resto già applicato in altri comparti.

L’impatto del fast fashion

Ogni anno in Europa compriamo molti più vestiti rispetto a vent’anni fa, utilizzandoli però per una durata di tempo minore e sostituendoli, quindi, sempre più in fretta.

Il fenomeno del fast fashion – spiega una nota di Assoutenti – ha infatti “trasformato molti capi di abbigliamento in prodotti quasi usa e getta, con un impatto ambientale sempre più pesante”. Inoltre, in presenza di questa crescita dei rifiuti, per troppo tempo si è dovuto assistere ad un fenomeno insostenibile, in base al quale le aziende producevano e vendevano i loro capi, ma il costo della raccolta e della gestione dei rifiuti tessili restava prevalentemente a carico dei Comuni e, quindi, della collettività.

Il principio europeo del “chi inquina paga”

Il concetto che ha ispirato il nuovo regolamento europeo, si fonda, dunque, sul principio che chi immette un prodotto sul mercato non può limitarsi a venderlo, ma deve pure contribuire alla sua gestione quando questo si trasforma in un rifiuto. In altre parole, d’ora innanzi, un’azienda che vende capi d’abbigliamento sarà tenuta a partecipare economicamente anche ai costi inerenti la raccolta, la selezione, il riutilizzo ed il riciclo dei prodotti una volta terminato il loro utilizzo.

L’obbligo riguarderà chi immette per primo i prodotti sul mercato europeo: quindi, produttori, marchi della moda, importatori e anche le piattaforme di vendita online che commercializzano direttamente i propri prodotti nell’Unione europea. Le aziende verseranno, di conseguenza, un contributo ambientale destinato a finanziare l’intera filiera della gestione dei rifiuti tessili. Tra l’altro, il sistema prevede anche forme di eco-modulazione: nel senso che, chi realizza prodotti più durevoli, riparabili e facilmente riciclabili potrà beneficiare di oneri inferiori rispetto a chi continua a produrre capi difficili da recuperare.

La situazione in Italia

L’Italia, per parte sua, ha già effettuato un primo ed importante passo anticipatore: infatti, dal 1° gennaio 2022 è divenuta obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti tessili. Tuttavia, non è ancora stato emanato un decreto attuativo nazionale che renda il sistema di Responsabilità Estesa del Produttore, pienamente operativo per il tessile. Solo allora produttori, importatori e distributori saranno chiamati a contribuire economicamente alla gestione dei rifiuti tessili, conformemente al principio europeo del “chi inquina paga”.

Un principio già applicato in altri settori

Come si è accennato, la Responsabilità Estesa del Produttore non è una nuova normativa introdotta appositamente per il tessile, ma è, invece, un principio europeo già applicato da anni in altri comparti: si pensi, ad esempio, alle batterie, agli elettrodomestici o alle apparecchiature elettroniche.

La “ratio” è sempre la medesima ed è quella secondo cui chi introduce un prodotto sul mercato, deve poi anche partecipare alla sua gestione, quando quel prodotto diventa un rifiuto. E, in definitiva, stiamo parlando di uno dei capisaldi dell’economia circolare.

L’obiettivo dell’economia circolare

Pertanto, con il nuovo sistema saranno le imprese a finanziare una parte importante della gestione dei rifiuti tessili, contribuendo direttamente ai costi della raccolta differenziata, della selezione dei capi e del riutilizzo e del riciclo, al fine di favorire lo sviluppo di una vera economia circolare.

In sintesi

  • L’Unione europea vieta alle grandi imprese tessili di distruggere i prodotti invenduti o restituiti, imponendo il riutilizzo e il riciclo dei capi.
  • Entra nel settore tessile il principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), che obbliga aziende e marchi a contribuire ai costi di gestione dei rifiuti.
  • Dal 2030 le nuove regole saranno estese anche alle medie imprese, mentre i produttori dovranno rendere pubblici i dati sui beni invenduti smaltiti.
  • L’Italia ha già introdotto la raccolta differenziata dei rifiuti tessili, ma attende ancora il decreto attuativo per rendere operativo il sistema EPR.

FAQ

Che cos’è la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)?
È il principio secondo cui chi immette un prodotto sul mercato deve contribuire anche ai costi della sua raccolta, del riutilizzo e del riciclo quando diventa un rifiuto.

Quali aziende saranno interessate dalle nuove regole?
In una prima fase le grandi imprese del settore tessile; dal 2030 gli obblighi saranno estesi anche alle medie imprese.

 

Scritto da: Ferruccio Bovio

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